I reclami sono l’espressione formale dell’insoddisfazione dell’avente diritto e rappresentano l’occasione di aprire una linea di dialogo tra le Parti, anche se legata ad eventi a priori negativi.
Infatti si definisce reclamo “una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un mediatore creditizio iscritto all’OAM; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di esecuzione del contratto”.
I reclami costituiscono inoltre una fonte informativa essenziale per la continua ottimizzazione dei servizi offerti. Polaris Srl è consapevole dell’importanza della correttezza e della trasparenza nei rapporti con i propri clienti ed agisce nel rispetto dei loro interessi. Ha pertanto predisposto una procedura aziendale di gestione dei reclami idonea a garantire la corretta e tempestiva gestione degli stessi.
Il cliente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria ed ai sistemi conciliativi ove esistenti, di inoltrare reclamo per iscritto alla società di mediazione creditizia.
Il reclamo può essere inviato attraverso la compilazione del modulo sottostante
In Polaris la funzione incaricata della gestione dei reclami è l’ufficio Compliance, in persona del suo Responsabile, a cui andranno trasmesse per competenza le singole comunicazioni scritte che abbiano valenza di reclamo, secondo la definizione indicata. Sarà, inoltre, compito del responsabile raccogliere le informazioni necessarie e utili per dare riscontro nel merito e le singole funzioni aziendali interessate dovranno fornire ogni utili e necessario supporto allo scopo.
I reclami, come ricevuti, potranno riguardare direttamente i servizi resi o i comportamenti assunti da Polaris, nonché da propri collaboratori o dipendenti.
Come obiettivo interno, Polaris si prefigge di dare riscontro al reclamante entro 30 giorni lavorativi (rispetto ai 45 giorni di calendario fissati dall’attuale normativa).
Per completezza si precisa che il reclamante ha inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge (45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell’intermediario), di rivolgersi all’OAM (Organismo Agenti e Mediatori), Via Galilei, 3 00185 Roma (RM)